Area Medici Specialisti
Estensione della prescrizione ed erogazione dematerializzata NSSN per i farmaci stupefacenti
Si informano gli utenti del sistema SIST che, le nuove specifiche del Sistema TS relative ai processi di prescrizione ed erogazione dematerializzata NSSN, sono state adeguate al fine di recepire le modifiche previste per la prescrizione e l’erogazione dei medicinali stupefacenti.
Si comunica inoltre che anche l’ambiente di test del SAC risulta adeguato alle suddette specifiche.
Con la presente si conferma che anche il SIST, in ambiente di test, è stato adeguato per quanto previsto dalle nuove disposizioni ed è disponibile per l’esecuzione delle relative verifiche.
Si precisa che sono previsti dei campi di testo libero per le annotazioni testuali che l’erogatore deve apporre elettronicamente nella ricetta al momento della vendita dei farmaci, in particolare:
- estremiDocumento, annotazione per vendita stupefacenti: devono essere annotati nome, cognome ed estremi del documento di riconoscimento dell’acquirente di farmaci stupefacenti. Esclusivamente nei casi di erogazione di medicinali stupefacenti appartenenti alla Tabella D, inclusi nell’Allegato III bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e s.m., tale annotazione è obbligatoria.
- spedizRidottaFrazionata, annotazione per spedizione ridotta o frazionata: su richiesta dell’acquirente e in caso di ricette contenenti la prescrizione di più confezioni, l’erogatore, previa specifica annotazione sulla ricetta, può spedirla in via definitiva consegnando un numero di confezioni inferiore a quello prescritto (Erogazione parziale), dandone comunicazione al medico prescrittore i cui riferimenti devono essere presenti sulla ricetta stessa, oppure può consegnare le confezioni in modo frazionato (erogazione singola) purché entro il termine di validità della ricetta e previa annotazione del numero di confezioni volta per volta consegnato (art. 45, c.10 -bis, del DPR 309/90 e s.m.i.).
Publication date:
07/07/2026
last update:
07/09/2026
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News
- DGR n. 1167/2026. Modifica scadenza della validità prescrizioni ai fini della prenotazione.
Con riferimento alla deliberazione di Giunta regionale n. 1167/2026 già trasmessa alle Aziende in indirizzo, in relazione alla validità delle prescrizioni specialistiche, si ricorda che le prescrizioni prescritte dal 1° ottobre p.v. avranno le seguenti scadenze ai fini della prenotazione:
Publication date:
- Aggiornamento del Nomenclatore regionale e del Catalogo regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale. Correzione descrizioni
Con riferimento alle deliberazioni della Giunta regionale richiamate in oggetto, si comunica l’aggiornamento del Nomenclatore Regionale e del Catalogo Unico regionale delle Prestazioni di Specialistica Ambulatoriale che consiste nella correzione di alcuni refusi nelle denominazioni del nomenclatore e del catalogo indicate in rosso nell’Allegato A alla presente.
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- Chiarimenti sulla scadenza delle ricette per priorità D con prima visita

Con riferimento all'entrata in vigore, a partire dal 1° ottobre, delle nuove regole di scadenza delle ricette con priorità D, si precisa che, per le prescrizioni con priorità D contenenti:
- una prima visita inclusa nel file allegato;
- una o più prestazioni strumentali
la scadenza è fissata a 70 giorni.
Publication date:
- Chiarimenti sulla scadenza delle ricette per priorità D
Con riferimento all'entrata in vigore, a partire dal 1° ottobre, delle nuove regole di scadenza delle ricette con priorità D, si trasmette in allegato alla presente news, l'elenco delle prime visite per le quali è prevista una scadenza pari a 40 giorni.Publication date:
- Scadenza della validità della ricetta per priorità - DGR n. 1167 del 18/08/2026
Con riferimento alla"Scadenza della validità della ricetta per priorità", disciplinata al paragrafo 2.4 dell'Allegato C della DGR n. 1167 del 18/08/2026, è necessario che, entro il 1° ottobre, vengano adeguati i sistemi applicativi utilizzati da MMG, PLS e specialisti, affinché nel promemoria della ricetta sia riportata la corretta indicazione della validità temporale della prescrizione, in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale.
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